LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE
   Ha emesso la seguente ordinanza.
                                 Fatto
   Proposto  ricorso  avverso  la  decisione  indicata in epigrafe, il
 quale ricorso era ancora pendente alla data di entrata in vigore  del
 d.-l.  30  agosto  1993, n. 331, e pertanto il ricorrente era tenuto,
 entro sei mesi  da  tale  data,  a  proporre  alla  segreteria  della
 Commissione  tributaria  centrale  apposita  istanza  di  trattazione
 contenente gli estremi della  controversia  e  del  procedimento.  In
 difetto  il  giudizio  dinanzi  alla suddetta commissione si dovrebbe
 estinguere a norma dell'art. 75, comma  2,  del  d.lgs.  31  dicembre
 1992,  n. 546, come modificato dall'art. 69, comma 3, lettera h), del
 d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993,
 n. 427.  L'estinzione,  non  essendo  stato  adottato  il  prescritto
 provvedimento   dal   presidente   della  sezione  e  non  risultando
 presentata l'istanza alternativa di trasmissione del  fascicolo  alla
 cancelleria  della  Corte  di cassazione a seguito della richiesta di
 esame, a norma del successivo  comma  3  dello  stesso  art.  75  del
 decreto legislativo n. 546/1992, dovrebbe essere dichiarata in questa
 sede.