LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE Ha emesso la seguente ordinanza. Fatto Proposto ricorso avverso la decisione indicata in epigrafe, il quale ricorso era ancora pendente alla data di entrata in vigore del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, e pertanto il ricorrente era tenuto, entro sei mesi da tale data, a proporre alla segreteria della Commissione tributaria centrale apposita istanza di trattazione contenente gli estremi della controversia e del procedimento. In difetto il giudizio dinanzi alla suddetta commissione si dovrebbe estinguere a norma dell'art. 75, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 69, comma 3, lettera h), del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427. L'estinzione, non essendo stato adottato il prescritto provvedimento dal presidente della sezione e non risultando presentata l'istanza alternativa di trasmissione del fascicolo alla cancelleria della Corte di cassazione a seguito della richiesta di esame, a norma del successivo comma 3 dello stesso art. 75 del decreto legislativo n. 546/1992, dovrebbe essere dichiarata in questa sede.